Può accadere che in conseguenza di un sinistro stradale la vittima subisca gravi lesioni fisiche.
Tuttavia, il grado di invalidità permanente deteminato dalla lesione dell'integrità fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, e cioè sulla capacità del danneggiato di produrre reddito da lavoro.
Al fine di consentire al giudice di procedere ad una valutazione del danno patrimoniale futuro, il danneggiato deve dimostrare di aver svolto una determinata attività lavorativa e deve fornire la prova del reddito effettivamente percepito nel triennio antecedente la data del sinistro.
Pertanto non è possibile introdurre una prova presuntiva in merito all'esistenza del danno patrimoniale, nè procedere ad una liquidazione del danno utilizzando il parametro legale del triplo della pensione sociale (annuale).
Il ricorso a quest'ultimo criterio è consentito, ai sensi dell'art. 137 cod. ass., soltanto quando il danneggiato all'epoca del sinistro svolgeva un'attività lavorativa produttiva di un reddito talmente modesto e sporadico da rendere la vittima equparabile ad un disoccupato (Cass. civ. n. 3121/2017).