Secondo quanto dispone l'art. 2051 c.c., ciascuno risponde dei danni causati dalle cose che ha in custodia in quanto esercita può esercitare un potere di controllo e di vigilanza per prevenire l’insorgenza di processi generatori di eventi lesivi o per rimuovere eventuali situazioni di pericolo.
Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva configuraile in virtù del semplice nesso di causalità fra il bene in custodia e l'evento lesivo.
Tale presunzione di responsabilità può essere superata soltanto se il custode dimostra il caso fortuito, consistente in un fatto sopravvenuto, imprevedibile e inevitabile, dotato di efficace causale esclusiva nella determinazione dell'evento dannoso, ravviabile anche nella condotta di un terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ. n. 23727/2016).