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Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo - STUDIO LEGALE DI STEFANO

E' legittimo licenziare il lavoratore per favorire l'incremento del profitto aziendale

Una parte consistente della giurisprudenza, confortata da autorevole dottrina, sostiene che il datore di lavoro possa procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo solo in presenza di situazioni economiche non favorevoli che incidono in modo decisivo sulla normale attività produttiva oppure in presenza di ingenti spese di carattere straordinario.

Pertanto, il licenziamento del lavoratore non può essere giustificato per realizzare mere esigenze di incremento del profitto aziendale.

A tale orientamento se ne contrappone un altro, di cui è espressione la sentenza in commento, secondo il quale non ha un adeguato fondamento normativo il tentativo di limitare, in funzione di garanzia del posto di lavoro, il potere di recesso dell'imprenditore.

L'art. 3 della L. n. 604/1966, infatti, dipone che "Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato ............ da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" senza introdurre alcuna ulteriore limitazione o specificazione al potere di recesso del datore di lavoro.

Diversamente opinando, si perverrebe ad una interpretazione del testo normativo contrastante con le norme della costituzione.

L'art. 4 Cost., infatti, non attribuisce un diritto alla conservazione del posto di lavoro, e la Corte Costituzionale ha spesso ribadito che spetta al legislatore definire  i criteri e le regole che disciplinano il potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto, introducendo idonee garanzie per il lavoratore al fine di temperare il potere di recesso dell'imprenditore. In assenza di una specifica disposzione normativa, non è possibile riempire il contenuto dell'art. 3 della L. n. 604/1966 introducendo una inammissibile limitazione del potere di licenziamento dell'imprenditore.

L'art. 41 Cost., inoltre, riconosce la libertà di inziativa economica, entri i limiti fissati dalla legge, consentendo all'imprenditore, sia nella fase genetica dell'azienda sia nella successiva fase di sviluppo della vita aziendale, di regolare la dimensione occupazionale per perseguire il profitto, che è lo scopo della sua attività.

In definitiva, per procedere legittimamente al licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è necessario che sussistano condizoni economiche sfavorevoli e non contingenti, ma è sufficiente la mera esigenza di incrementare il profitto con una più proficua organizzazione dell'apparato produttivo.

Tuttavia, è necessario che il riassetto organizzativo sia effettivo e non pretestuoso. Il giudice, pertanto, se non potrà sindacare la scelta di gestione aziendale dell'imprenditore, dovrà in ogni caso accertare la reale sussitenza del motivo addotto per giusitficare il licenziamento (Cass. civ. n. 25201/2016).

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