L'azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore falimentare a norma dell'art. 146 l.f. compendia in sé l'azione di responsabilità promossa dalla società (art. 2393 c.c.) e l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali.
L'azione è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, inteso unitariamente come garanzia dei soci e dei creditori sociali, e sorge nel momento in cui il patrimonio diventa insufficiente per soddisfare le ragioni creditorie e si manifesti il decremento patrimoniale.
Il curatore fallimentare può esercitare congiuntamente le due azioni, così come può scegliere di esercitare una delle due, diversi essendo il regime della decorrenza della prescizione (in entrambi i casi quinquennale), dell'onere della prova e dei criteri relativi alla determinazione dei danni risarcibili.
Per quanto riguarda l'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), che è di natura extracontrattuale, il termine di prescrizione non decorre dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell'insufficienza patrimoniale, bensì dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui siano stati posti in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società.
In ragione della difficoltà per il curatore fallimentare di fornire la predetta prova dell'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo patrimoniale, sussite una presunzione relativa di coincidenza fra il termine di decorrenza della prescrizione e la data di dichiarazione del fallimento.
Tale presunzione può essere superata dall'amministratore convenuto che intenda eccepire l'avvenuta prescrizione dell'azione promossa dal curatore fallimentare. L'amministratore, tuttavia, ha l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando che lo stato di incapienza patrimoniale della società è divenuto percepibile da parte dei terzi in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Analogamente, per quanto riguarda l'azione sociale di responsabilità (art. 2392 c.c.), che è di natura contrattuale, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il pregiudizio diventi oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società, ma, in questo caso, trova applicazione la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c.
In forza della predetta disposizione normativa, relativamente ai diritti derivanti dal rapporto contrattuale fra amministratore e società, la prescrizione rimane sospesa fino a quando l'amministratore rimane in carica (Cass. civ. 24715/2015).