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L'illegittimo licenziamento del lavoratore da parte del curatore fallimentare

Secondo il conoslidato orientamento della giurisprudenza di legittimità il diritto del lavoratore alla retribuzione non spetta nei periodi compresi fra la data di sospensione del'attività produttiva e la data di dichiarazione del fallimento del datore di lavoro e fra quest'ultima e la definitiva manifestazione del curatore falimentare di sciogliersi dal rapporto di lavoro.

In questi periodi, infatti, pur essendo formalmente in essere il rapporto, manca la prestazione lavorativa.

Tale principio, tuttavia, non trova applicazione nei casi di illegittima interruzione del rapporto di lavoro, nei quali l'obbligo retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori conseguenti alla condotta inadempiente del datore di lavoro che abbia illegittimamente licenziato il lavoratore.

In questi casi, il lavoratore non ha dirtto soltanto all'accertamento della illegittimità del licenziamento, ma anche, nonostante la mancanza di ogni prestazione lavorativa, al risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione.

Consegue l'ammissione al passivo fallimentare delle spettanze retributive a titolo risarcitorio maturate dal lavoratore a seguito del licenziamento dichiarato illegittimo (Corte d'Appello Napoli n. 4085/2015).

Decreto ingiuntivo e opposizione del condomino al credito del condominio

Il condomino moroso può opporsi al decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio per il pagamento dei contributi condominiali soltanto se  ha impugnato la delibera di approvazione e di ripartizione delle spese entro il termine perentorio di 30 giorni.

Questo principio vale per le delibere condominiali annullabili, soggette al predetto termine di decadenza, al fine di evitare che il condomino possa usufruire di una inammissibile rimessione in termini per l'impugnazione della delibera.

Tale principio, invece, non è applicabile quando la delibera è affetta dal ben più radicale vizio della nullità.

Le delibere nulle, infatti, non sono soggette a termini perentori di impugnazione e il giudice può rilevarne d'ufficio la nullità.

Pertanto, in caso di nullità della delibera, il condomino potrà poporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio anche se non ha impugnato la delibera condominiale (Cass. civ. n. 305/2016).

La forma del contratto di locazione ad uso abitativo

Il contratto di locazione adibito ad uso abitativo deve essere stipulato in forma scritta.

Il requisito della forma scritta del contratto di locazione è previsto per dare certezza a rapporti giuridici che hanno per oggetto un importante bene della vita e soprattutto per assicurare pubblicità e trasparenza al mercato delle locazioni al fine di contrastare l'evasione fiscale.

In difetto di forma scritta, il contratto è nullo.

La nullità è assoluta e rilevabile d'ufficio, stante la prevalente finalità pubblicistica sottesa alla prescrizione normativa della forma scritta, ad eccezione dell'ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore.

In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 13, comma 5, L. n. 431/1998, la nullità del contratto per difetto di forma è rilevabile soltanto dal conduttore, trattandosi di una invalidità di protezione della parte più debole del contratto (Cass. civ. SS. UU. n. 18214/2015).

Il risarcimento del danno derivante da perdita della vita

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha recentemente risolto un contrasto giurisprudenziale in materia di risarcibilità iure hereditatis del danno derivante da perdita della vita verificatasi immediatamente o a brevissima distanza di tempo dalle lesioni conseguenti ad un sinistro stradale.

Il contrasto era insorto a seguito della pubblicazione della sentenza n. 1361/2014 che, in difformità rispetto all'orientamento tradizionale della giurisprduenza di legittimità, aveva riconosciuto la risarcibilità agli eredi del danno derivante dalla perdita della vita del loro congiunto.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, invece, hanno ritenuto di dare conituità all'orientamento tradizionale.

E' stato, infatti, ribadito, che  in caso di morte immediata della persona offesa, non può essere invocato da parte dei suoi eredi un diritto al risarcimento del danno iure successionis per la perdita della vita.

La principale argomentazione del giudice di legittimità consiste nella considerazione che nell'attuale sistema della responsabilità civile, in cui è preminente la funzione riparatoria, assume un ruolo centrale l'elemento oggettivo del danno, inteso quale  perdita conseguente alla lesione della situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento giuridico.

Nel caso di morte immediata, pertanto, non è configurabile un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis in quanto, quando la persona offesa è ancora in vita, non sussite un pregiudizio risarcibile, mentre quanto è deceduta, e quindi si è verificato il danno evento consistente nella perdita della vita, viene a mancare il soggetto giuridico che possa subire quella perdita ed acquisire il conseguente diritto al risarcimento del danno trasferibile agli eredi (Cass. civ. SS.UU. 15350/2015).

 

 

Il licenziamento del lavoratore per il rifiuto del part - time

E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore che rifiuti la conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale se la decisone del datore di lavoro di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro  non è sorretta da un giustificato motivo oggettivo.

Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore se sussistono motivi di carattere economico e organizzativo in ragione dei quali  la prestazione lavorativa può essere mantenuta  soltanto con l’orario ridotto (Cass. Civ. n. 21875/2015).

 

Il licenziamento per scarso rendimento causato da malattia

Non può essere licenziato il lavoratore subordinato al quale sia stato addebitato scarso rendimento causato da reiterate assenze per malattia che non abbiano superato il periodo di comporto.

Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17436/2015, che ha dato continuità al suo tradizionale orientamento messo recentemente in discussione da una sua isolata pronuncia (Cass. civ. n. 18678/2014).

La liquidazione del danno non patrimoniale agli stranieri in caso di sinistro

In materia di illecito extracontrattuale, il giudice deve procedere alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale senza considerare la realtà socio - economica nella quale la somma liquidata è destinata ad essere spesa.
La realtà socio - economica del danneggiato è un elemento estraneo al contenuto dell'illecito che non può essere utilizzato per determinare la quantificazione del danno.
Tale conclusone è imposta dal principio di uguaglianza e dal conseguente divieto di discriminazione nei confronti degli stranieri.
Questa conclusione trae conferma anche dal recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia risarcitoria, nella quale è stata sottolineata l'importanza di una uniformità di trattamento, per quanto possibile, delle tecniche di risarcimento del danno non patrimoniale attraverso il ricorso alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano allo scopo di evitare che danni identici possano essere liquidati in misura diversa dagli uffici giudiziari (Cass. civ. n. 24201/2014).

Mobbing e onere della prova

E' configurabile la condotta illecita del mobbing quando il datore di lavoro sistematicamente e in modo protratto nel tempo compie nei confronti del lavoratore atti che, sotto il profilo oggettivo, si risolvono in sistematici e reiterati abusi di natura persecutoria che configurano il cosiddetto terrorismo psicologico e, sotto il profilo soggettivo, sono caratterizzati dalla volontà dell datore di lavoro di arrecare danni al dipendente.

Così ha statuito la Corte di Cassazione che, quanto all'onere della prorva ai fini della configurabilità del mobbing, ha individuato i seguenti elementi rilevanti: 1) la pluralità di atti di natura persecutoria posti in essere in modo sistemnatico e prolungato; 2) la lesione della salute o di altro diritto della personalità del lavoratore; 3) il nesso di causalità tra la condotta lesiva del datore dki lavoro e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; 4) la prova dell'intento persecutorio (Cass. civ. n. 10424/2014).

Il risarcimento del danno biologico iure successionis in favore degli eredi

Gli eredi possono ottenere il risaricmento del danno biologico iure successionis patito dal loro stretto congiunto.

L'ammontare del danno biologico non può essere quantificato con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma deve essere liquidato con riferimento  alla sua durata effettiva, sempre che intercorra un apprezabile lasso temporale tra il sinistro che ha causato le lesioni fisiche e il decesso.

Pertanto, il danno bologico iure successione deve essere commisurato alla inabilità temporanea del defunto, e cioè in riferimento al numero di giorni che sono intercorsi fra la data del sinistro e quella della morte.

In questo caso, per adeguare l'ammontare del danno biologico alle circostanze del caso concreto, il danno da inabilità temporanea dovrà essere quantificato, tenendo in considerazione che il pregiudizio subito dalla vttima del sinistro, pur essendo di natura temporanea, è di massima rilevanza nella sua entità e intensità, in quanto la lesione dell'integrità psico - fisica è di grado talmente elevato da non essere suscettibile di recupero (Cass. civ. n. 15491/2014).

La prova del credito nella procedura fallimentare

Le fatture e le bolle di accompagnamento non costituiscono prova del credito nel procedimento di ammissione al passivo fallimentare, in quanto trattasi di documenti privi di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. civ. SS.UU. n. 4213/2013)