In base a tali principi il Ministero dell'Istruzione è stato condannato a risarcire ai familiari i danni subiti da un alunno rimasto incastrato nella porta del pulmann utlizzato per il trasporto scolastico.
L'inquadramento della responsabilità dell'amministrazione scolastica nell'ambito della disciplina contrattuale comporta rilevanti conseguenze per il creditore-danneggiato, come la prescrizione decennale del diritto al risarcimento dei danni (anzichè quella quinquennale prevista per la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito) e una parziale inversione dell'onere della prova, più favorevole per il danneggiato, in ordine ad alcuni elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata.
Ma come si perviene alla conclusione che la responsabilità dell'amministrazione scolastica è di natura contrattuale e cioè deriva dall'inadempimento di una obbligazione che ?
Per rispondere al quesito è suffciente considerare che con l'accoglimento della domanda di iscrizione si instaura un vincolo contrattuale fra i familiari degli allievi e l'istituto scolastico.
Analogamente, è stato evidenziato che il rapporto fra l'insegnate e l'alunno è di origine contrattuale perchè si fonda sul contatto sociale, cioè su una particolare relazione che fa sorgere particolari doveri comportamentali.
Nell'ambito della disciplina generale del contratto, il legislatore ha introdotto il principio generale che le parti contraenti si obbligano non solo a quanto è nel medesimo espressamente pattuito, ma anche a tutte le conseguenze che derivano dalla legge, fra le quali l'obbligo integrativo di buona fede e cioè l'obbligo di agire correttamente nella esecuzione del contratto.
Si tratta di una clausola generale che richiede una spec ifica determinazione del contenuto del contratto da compiersi in relazione alle singole fattispecie.
Con specifico riferimento al rapporto negoziale instaurato con l'amministrazione scolastica, dall'instaurazione del vincolo contrattuale e dal conseguente obbligo di buona fede posto a carico dell'amministrazione discende il dovere specifico di protezione che l'istituto scolastico e ciascun insegnante assume nei confronti degli alunni agli stessi affidati.
Tale dovere di protezione impone che il minore affidato dalle famiglie per la formazione scolastica non rimanga in nessun momento lasciato a sè stesso fino quando non intervenga a occuparsi del minore un altro e diverso soggetto responsabile, eventualmente chiamato a succedere all'istituto scolastico nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (Cass. civ. n. 10516/2017).