Con una recente sentenza il Tribunale di Milano ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro dei "riders", i fattorini che si occupano delle consegne a domicilio utilizzando mezzi propri, come il ciclomotore e la bicilcletta.
Infatti, l'elemento essenziale di differenziazione del lavoro subordinato dal lavoro autonomo consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'impartizione di ordini specifici e dall'esercizio di un' assidua attività di vigilanza e di controllo dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Tale vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro non è ravvisabile nella prestazione lavorativa dei "riders", i quali hanno un ampio margine di autonomia nello scegliere se, quando e quanto lavorare.
La libertà di scegliere i giorni lavorativi, gli "slot", ovvero le fasce orarie e il numero di ore in cui il lavoratore si rende disponibile a prestare l'attività lavorativa non è compatibile con il vincolo della subordinazione. (Trib. Milano 1853/2018).