A tal fine, occorre ricordare che nella nozione di licenziamento giustificato motivo oggettivo rientra sia l'esigenza di sopprimere il posto per ragioni inerenti la produzione, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa.
Pertanto, il riferimento legislativo alla manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento va inteso con riferimento ad entrambi i presupposti di legittimità della fattispecie (sopppressione del posto di lavoro per ragioni inerenti la produzione, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di diversa collocazione del lavoratore) nel senso che può investire anche uno solo di essi (Cass. civ. n. 10435/2018)