La clausola di pagamento a prima richiesta è la clausola contrattuale che impone al garante di pagare il creditore garantito su sua semplica richiesta al verificarsi di determinati presupposti indicati nel contratto (es. obbligo di indennizzo per il furto di veicolo aziendale utilizzato in forza di contratto di leasing garantito da polizza contro il rischio di furto). La presenza di tale clausola deve orientare l’interprete a qualificare il rapporto contrattuale come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, se non via sia incompatibilità con il complesso delle altre clausole contrattuali. Ne deriva che il garante non potrà opporre al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto fra debitore principale e creditore (Trib. Salerno, n. 2971/2016).