Per escludere la natura condominiale di un bene, che per struttura e ubicazione, dovrebbe rientrare fra i beni comuni, non è sufficiente la determinazione unilaterale del proprietario originario dell'intero edificio, ma è necessario che l'attribuzione o la riserva della proprietà esclusiva risulti in modo chiaro e inequivoco dai contratti di compravendita con i quali il proprietario dell'intero edificio ha venduto le singole unità immobiliari.
In mancanza di una espressa volontà manifestata nei singoli atti di compravendita, l'attribuzione della proprietà esclusiva deve quantomeno risultare da circostanze oggettive inerenti la collocazione e le carratteristice strutturali del bene che rendano evidente la destinazione nell'esclusivo interesse del prorietario originario (o di alcuni condomini).
In applicazione di principi esposti è stata respinta la pretesa avanzata da un'azienda pubblica, proprietaria di un intero edificio, che, dopo aver proceduto al frazionamento dell'immobile con la stipulazione dei contratti di compravendita, aveva rivendicato nei confronti del condominio la proprietà esclusiva di alcuni locali destinati a lavatoio e stenditoio, dove, peraltro, era collocata anche la caldaia condominiale (Cass. civ. n. 12980/2016).