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La prova nei rapporti bancari

La prova nei rapporti bancari - STUDIO LEGALE DI STEFANO

Il cliente della banca, al fine di ottenere la restituzione degli importi indebitamente pagati, deve produrre in giudizio il titolo costituivo del rapporto negoziale e gli estratti conto.

Il correntista che intenda far valere in giudiizo il carattere indebito di alcune poste passive addebitate sul conto corrente, assumendo la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità di addebiti (interessi usurarii, spese o commissioni non dovute) ha l'onere di produrre in giudizio il contratto (conto corrente, mutuo, apertura di credito) e gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Infatti, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, nel processo civile vige il principio che l'attore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto azionato.

Il correntista non può invocare, in senso contrario, la difficoltà di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e alla movimentazione e alle annotazioni effettuate in conto corrente, atteso che l'art. 119, ultimo comma, del D.Lga n. 385/1993 (testo unico bancario) attribuisce al cliente della banca il diritto di ottenere in sede stragiudiziale, entro novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

In tale contesto, avendo uno specifico strumento per ottenere, prima di avviare la causa, la documentazione inerente il rapporto controverso con la banca, il correntista deve ottemperare all'onere probatorio producendo in giudiizo il contratto e gli estratti conto.

Solo se la banca non abbia dato pronto risconto  alla richiesta stragiudiziale di consegna della documentazione, il correntista potrà chiedere al giudice l'ordine di esibizione della documentazione ex art. 210 c.p.c. (Trib. Forlì 15/02/2021).